Il fotovoltaico è un “elemento normale del paesaggio”

La compatibilità di un impianto fotovoltaico con un vincolo paesaggistico deve essere esaminata tenendo conto del fatto che si tratta di una tecnologia considerabile ormai alla stregua di un elemento normale del paesaggio.

Con sentenza n. 496 del 21 febbraio 2018, il Tar Lombardia si è occupato del caso di un privato che si è visto negare per due volte dalla Soprintendenza la possibilità di installazione di pannelli fotovoltaici su una tettoia da sottoporre a demolizione e ricostruzione.

Secondo i Giudici, il parere della Soprintendenza – basato sul presupposto (rivelatosi peraltro erroneo) che la zona in cui è situato l’immobile è sottoposta a vincolo paesaggistico – “non può fondarsi su affermazioni apodittiche, da cui non si evincano le specifiche caratteristiche dei luoghi e del progetto”, ma deve bensì“verificare se la realizzazione del progetto comporti una compromissione dell’area protetta, accertando in concreto la compatibilità dell’intervento con il mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi”. Tutti elementi necessari e imprescindibili, che però non erano presenti nel caso oggetto della sentenza.

Inoltre, rifacendosi ad un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato (si veda anche Sentenza Tar Veneto 13 settembre 2013, n. 1104), secondo i Giudici la visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non rappresenta di per sè “un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici — pur innovando la tipologia e morfologia della copertura — non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva”.